Tracciabilità rifiuti, addio Sistri Dal 15 giugno il nuovo registro

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Tracciabilità rifiuti, addio Sistri Dal 15 giugno il nuovo registro

Il Sole 24 Ore
Tracciabilità rifiuti, addio Sistri Dal 15 giugno il nuovo registro
Più tempo per l’iscrizione: tre scadenze in base alla classe di utenti
Il Rentri raccoglie i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari
Paola Ficco
Entra in vigore giovedì 15 giugno il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
Ma tutto continua con le vecchie scritture (registro e formulario) fino al 15 dicembre 2024. Il Rentri appare
molto diverso dal Sistri, già solo per i ridotti costi dei diritti di segreteria e dei contributi annuali e per la
valorizzazione del ruolo dell’Albo gestori. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio è stato pubblicato il
decretro 4 aprile 2023 con il quale il ministero dell’Ambiente regolamenta il nuovo registro, istituito
dall’articolo 6 del decreto legge 135/2018 e disciplinato dall’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006.
Il nuovo registro
Il Rentri introduce un modello di gestione digitale che consente alle imprese di adempiere agli obblighi di
tracciabilità previsti per i rifiuti dal Dlgs 152/2006 (Codice ambientale). Ora tutti questi dati sono integrati nel
Rentri che pare offrire ai soggetti obbligati la riduzione di oneri burocratici e una breve spendita di tempo
nella compilazione. Nel contempo, si candida a garantire una maggiore omogeneità e fruibilità dei dati. Il
decreto arriva dopo un periodo di sperimentazione condotto, attraverso il laboratorio (www.prototipo.rentri.it)
allestito unitamente al sito www.rentri.it, dall’Albo nazionale gestori ambientali, ministero dell’Ambiente e
Unioncamere (insieme alle associazioni di categoria e alle imprese).
L’architettura è semplice: un registro centrale dove sono raccolti i dati provenienti dai registri di carico e
scarico e dai formulari, tenuti in modalità digitale e trasmessi dai soggetti destinatari dell’obbligo. Il Dm
59/2023 (poiché regola tecnica) è stato sottoposto al periodo “stand still” comunitario affinché gli altri Stati
membri potessero chiedere chiarimenti. Il Rentri è gestito dal ministero dell’Ambiente e utilizza la piattaforma
telematica dell’Albo gestori, interconnessa con la rete delle Camere di commercio, e presenta due sezioni:
anagrafica degli iscritti (contiene anche le autorizzazioni); tracciabilità (contiene i dati di registri e formulari). Il
Dm 59/2023 riguarda:
modelli e formati del registro cronologico e del formulario e modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
modalità di iscrizione e relativi adempimenti, per obbligati e volontari;
regole sul funzionamento, che riguardano anche le modalità di trasmissione dei dati e di loro condivisione tra
Registro e Ispra affinché siano inseriti nel Catasto rifiuti;
modalità di coordinamento tra il Mud e quanto trasmesso al Rentri.
Il ministero dell’Ambiente rende i dati del Rentri disponibili, in via telematica, agli organi di controllo, purché
preliminarmente accreditati.
I termini per l’iscrizione
L’articolo 13 indica i termini per l’iscrizione suddivisi per classi di utenti:
1 dal 15 dicembre 2024 «ed entro i 60 giorni successivi», per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi con piu? di 50 dipendenti, e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali, inclusi i
delegati delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa? di servizi di diretta
emanazione delle stesse. Compresi i produttori iniziali di rifiuti iscritti all’Albo in categoria 2-bis e che
trasportano «esclusivamente» i propri rifiuti speciali «quando obbligati come produttori». Dal 15 dicembre
2024 saranno abrogati i decreti 145/1998 e 148/1998 relativi ai registri e formulari tradizionali;
2 dal 15 giugno 2025 «ed entro i 60 giorni successivi», per enti o imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi con piu? di 10 dipendenti;
3 dal 15 dicembre 2025 «ed entro i 60 giorni successivi», per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 135/2018.
Potranno iscriversi volontariamente anche i soggetti non obbligati.

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