Al via un sistema di monitoraggio su tre livelli. Con definizione di regole e vigilanza direttamente in capo al ministero dell’ambiente. Questo il possibile assetto del futuro. Le prime indicazioni sono contenute nella relazione al ddl di conversione del dl 135/18
Italia Oggi -di Vincenzo Dragani
Definizione di regole e vigilanza su loro osservanza direttamente in capo al ministero dell’ambiente, assistenza alle imprese e gestione della parte informatica affidate invece ad un suo braccio operativo, che potrebbe coincidere con l’Albo gestori ambientali. Questo il possibile assetto del futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti destinato a sostituire l’abrogato Sistri. Ad ipotizzarne l’architettura è la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del dl 135/2018, il provvedimento d’urgenza che ha sancito la soppressione del sistema «Sistri» a partire dal 1° gennaio 2019 confermando fino alla operatività del nuovo sistema il tradizionale regime di tracciabilità dei rifiuti.
Il futuro sistema di tracciabilità. Dalla relazione tecnica del disegno di legge di conferma, tra le altre, della soppressione del Sistri, attualmente all’esame del Parlamento, emerge il possibile ritratto del futuro sistema di monitoraggio dei rifiuti. Esso, si apprende dal documento, potrà essere composto da tre elementi coincidenti con:
– una struttura ministeriale che sovraintenderà alla stesura delle regole, ne coordinerà e vigilerà l’applicazione;
– una struttura di assistenza e interfaccia con le imprese nell’applicazione delle regole in grado di garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
– una struttura tecnologica composta da una parte software e da una parte hardware.
Nella relazione tecnica si evidenzia come la previsione della struttura ministeriale sarebbe la migliore soluzione per assicurare la governance istituzionale del sistema, mentre le altre due componenti dipenderanno da scelte che si faranno in sede di stesura delle «norme attuative della tracciabilità».
In relazione a tali ultime due componenti nello stesso documento viene presentato un possibile scenario che prevede l’utilizzo della piattaforma e dell’organizzazione esistente presso il sistema dell’Albo gestori ambientali (costituito proprio presso il ministero dell’ambiente, e in base all’articolo 212, del dlgs 152/2006).
L’architettura a tre livelli ipotizzata nella relazione tecnica al ddl appare coerente con quella prefigurata dal decreto legge 135/2018 in corso di conversione in legge.
L’articolo 6, comma 3 del decreto d’urgenza prevede infatti la definizione di un «nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal ministero dell’ambiente» che (a mente del relativo atto di accompagnamento dello scorso dicembre) dovrebbe essere oggetto di internalizzazione con modalità di gestione diretta anche tramite il c.d. in house providing (si veda ItaliaOggi Sette del 24/12/2018).
L’uscente Sistri. Nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione del dl 135/2018 viene anche dato atto degli ultimi eventi che hanno interessato la gestione del soppresso Sistri. Emerge dall’atto che la nota gara pubblica con la quale è stato nel lontano 2017 individuato quello che sarebbe dovuto diventare il concessionario del sistema erede del Sistri potrebbe infatti essere revocata in via amministrativa ex lege 241/1990, con conseguente pagamento agli aventi diritto di un indennizzo (quantificabile in 50 mila euro e liquidabile a mezzo di apposito capitolo di spesa del ministero dell’ambiente, alimentato dai contributi 2018 del soppresso sistema).
L’attuale situazione. L’articolo 6 del decreto legge 135/2018, si ricorda, ha disposto (comma 1) la soppressione a partire dal 1° gennaio 2019 del «Sistri» e dell’obbligo di pagamento dei relativi futuri contributi, prevedendo al contempo che (comma 3), a partire dalla stessa data e fino alla operatività del futuro sistema (gestito dal minambiente), il tracciamento dei rifiuti è soddisfatto con: la presentazione della dichiarazione Mud e la tenuta di registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti, secondo le regole previste (rispettivamente) dagli articoli 189, 190, 193 del decreto legislativo n. 152/2006, nella loro formulazione testuale precedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010 (c.d. versione «pre Sistri»).
Il dl 135/2018 ha confermato inoltre la possibilità di tenuta in formato digitale di registri e formulari (con trasmissione tramite Pec della relativa quarta copia) già prevista dall’articolo 194-bis del dlgs 152/2006 e sancito l’applicazione alle violazioni del tracciamento delle sanzioni ex art. 258 del dlgs 152/2006 nella versione «pre Sistri».