Il Sole 24 Ore
TARIFFA RIFIUTI
Conguagli opzionali nel primo Pef Tari
È in arrivo la scadenza de 31 dicembre per l’approvazione del primo piano economico finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo il nuovo metodo tariffario approvato da Arera con la deliberazione n.443/2019. L’emergenza Covid ha segnato profondamente l’avvio delle nuove regole, portando di fatto a sganciare il termine per deliberare il Pef dal bilancio di previsione. L’articolo 107, comma 5 del D118/2020 ha dato la possibilità ai Comuni di prorogare per quest’anno le tariffe della Tari 2019, rinviando al 31 dicembre la partita del Pef. E nella maggior parte dei casi gli enti si sono avvalsi di questa facoltà, complici anche le difficoltà del nuovo sistema.
Ora che i piani stanno prendendo forma e arrivano sui tavoli del ragioniere (per il parere contabile) e dei consigli comunali, per la loro ufficiale determinazione (in quanto l’approvazione finale compete ad Arera) o per una semplice presa d’atto (se l’ente territorialmente competente è soggetto diverso dal Comune), ci si interroga su quali ripercussioni abbia il piano sul bilancio e come ci si debba comportare sul conguaglio.
In verità il Pef 2020 è destinato a non sortire effetti sul bilancio 2020, quanto piuttosto sul bilancio 2021 e sulle nuove tariffe. Vediamo perché.
In primo luogo, perché il Pef di Arera è redatto sulla base dei costi «efficienti» sostenuti dai gestori nel penultimo esercizio precedente (2018) e desunti da fonti contabili obbligatorie. Il Pef, in sostanza, non esprime più l’onere finanziario che i bilanci comunali devono sostenere per lo svolgimento del servizio ma l’ammontare dei costi che gli utenti sono chiamati a coprire.
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