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Tari, un rebus per i comuni

Italia Oggi

Uffici tributi sempre più oberati dalla mole di novità intervenute negli ultimi mesi

Dalla possibile proroga al 2021 al bonus sociale

di Christian Amadeo*

Mentre circolano voci di rinvio al 2021 dell’applicazione obbligatoria del nuovo «metodo» Arera nella determinazione dei costi del Piano economico finanziario (Pef), ancora però da tradurre in atti formali, i comuni continuano ad essere sommersi dalla mole di novità intervenute in poco tempo sui tributi locali: oltre a nuova Imu e riforma della riscossione, è comunque la questione Tari a tenere banco.

In merito al Pef con metodo Arera, molti enti si erano già messi all’opera per determinare i costi con i nuovi criteri e una proroga, se arriverà, sarebbe stata opportuna con più largo anticipo, per evitare di investire risorse umane ed economiche, sottratte al lavoro quotidiano e alle altre innovazioni sopra citate. Il rinvio, in ogni caso, è gradito ai comuni, soprattutto in quei tanti casi in cui vi è difficoltà già a monte nell’identificare «chi fa che cosa», tra gestori ed enti territorialmente competenti, considerata l’estrema varietà che caratterizza il territorio nazionale.

Vengono posti inoltre a carico degli enti locali adempimenti improvvisi e conosciuti solo attraverso pubblicazioni di atti dell’Autorità sul proprio sito web, costringendo gli interessati a cercare da sé informazioni, quando sarebbe più opportuno che Arera stabilisse modalità di comunicazione più efficaci, anche attraverso le associazioni dei comuni (Anci, Anutel) o dei gestori del servizio rifiuti.

È il caso, da ultimo, del versamento del contributo, delle comunicazioni di dati e delle dichiarazioni da presentare sul portale di Arera.

Vi sono poi altre tre questioni che preoccupano i comuni sulla Tari: in primis le nuove regole dettate dall’art. 15-bis del decreto crescita (dl 34/2019) in base al quale le rate scadenti prima dell’1/12 devono essere versate applicando le tariffe dell’anno precedente e quelle che scadono oltre tale termine con le tariffe dell’anno di riferimento.

Una disposizione inutile se si pensa che per la Tari gli enti inviano avvisi precompilati e che l’innovazione comporta un’esposizione finanziaria dei comuni, costretti ad anticipare somme per il costo della raccolta rifiuti, con copertura in base a tariffe approvate che si realizza solo a fine anno, oltre ai maggiori costi di gestione (adeguamento software, eventuale doppia bollettazione) e alla confusione indotta ai contribuenti. Inoltre, l’art. 57-bis, comma 2, del decreto fiscale (dl 124/2019) prevede un nuovo «bonus sociale» sulla Tari, con principi e criteri da stabilire con dpcm atteso entro il 23/04/2020 e successivo atto Arera che fornirà le modalità applicative.

Sarebbe però opportuno che tali atti venissero emanati prima possibile per capire, in primo luogo, se il nuovo bonus sostituisce le agevolazioni sociali già riconosciute dai comuni o se viaggia in parallelo e come vengono coperti i relativi costi, oggi imputabili su Pef o bilancio comunale, a scelta dell’ente.

Ancora parecchia nebbia, infine, per gli «studi professionali» per i quali l’art. 58-quinquies del decreto fiscale ha stabilito «semplicemente» lo spostamento di categoria (da 11 a 12 e da 8 a 9, a seconda delle dimensioni del comune), senza prevedere adempimenti in capo agli interessati o fornire dettagli necessari per comprendere quali soggetti rientrano, in base a elementi certi e oggettivi, nella definizione di studi professionali. L’aver inserito la variazione in modo estremamente semplicistico comporterà inevitabilmente diatribe e difficoltà applicative, con riferimento alla verifica della spettanza della nuova categoria (con Tari dimezzata) e alle tempistiche di variazione. Per tali motivi, si rendono necessari chiarimenti ufficiali.

*responsabile 

Ufficio stampa 

Componente consiglio di presidenza e docente Anutel

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