Italia Oggi
Tari, equilibri di bilancio a rischio
di Michelangelo Nigro responsabile finanziario comune di Barletta
Si possono aumentare le tariffe Tari 2020 per salvaguardare gli equilibri di bilancio messi a rischio da un incremento dei costi di smaltimento? La domanda è lecita; ma la risposta non è poi così scontata.
Nell’emergenza Covid il quadro complessivo non è propriamente a fuoco. Gli effetti dell’attuale groviglio spinoso di norme saranno chiari nel prossimo triennio, quando, si spera, si andrà a regime con la Tari disegnata dall’Arera, l’Autorità a cui è stato demandato il compito di regolare il funzionamento e finanziamento del sistema dei rifiuti.
La difficoltà principale resta quella gli equilibri di bilancio, nonostante i fondi che lo Stato ha reso disponibili con i vari interventi (vedasi l’art. 106 del decreto Rilancio, dl n.34/20 e l’art. 39 del decreto Agosto, dl n.104/20).
Ripercorrendo gli ultimi provvedimenti, i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 20/22 sono stati prorogati al 31 ottobre 2020 (ad esercizio ormai quasi chiuso), mentre con il recente art. 54 del dl 104/20, convertito nella legge n.126/20, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è slittata al 30 novembre 2020.
L’art. 193, comma 3, del Testo unico sugli enti locali, autorizza l’ente a modificare le tariffe dei propri tributi, quindi anche la Tari, per ripristinare gli equilibri di bilancio.
E allora, poniamo il caso di aver già approvato il bilancio 2020 e la Tari 2020 sulla base del Piano economico finanziario (Pef) 2019, ex art. 107, comma 5, del dl 18/20. Si ricorda che, in tal caso, entro la fine dell’anno dovrà comunque essere approvato il Pef 2020 e le eventuali differenze tra i costi determinati nel 2019 e quelli del Pef 2020 potranno essere recuperate nel triennio 21/23.
Se da un lato lo Stato sta intervenendo a parziale sostegno delle minori entrate e maggiori/minori spese per effetto del Covid 19, dall’altro, i bilanci locali potrebbero soffrire incrementi di spese legati al sistema di raccolta e alla differente produzione di rifiuti scaturita anche dal lockdown. Ed è proprio in tali condizioni che ci si pone la domanda se è possibile procedere ad una duplice bollettazione della Tari: la prima sulla base del Pef 2019, con riserva di conguaglio dopo il Pef 2020; la seconda per il ripristino degli equilibri di bilancio, messi a repentaglio (per coincidenza) da un incremento dei costi per il servizio di igiene urbana. In quest’ultimo caso si opererebbe nell’ambito del più ampio e generale principio della salvaguardia dei «saldi di finanza pubblica». Diversamente, a legislazione vigente, tali maggiori costi di smaltimento saranno recuperati con il Pef 2022 (spostando nel tempo il problema), mentre per gli attuali equilibri si dovranno sacrificare le spese di fine anno, comprese quelle per i servizi essenziali.
Stando ai principi generali la risposta all’interrogativo di partenza potrebbe essere positiva. Ma la storia ci insegna che sui tributi la giustizia tributaria e contabile potrebbero avere visioni diverse; il rischio di rifare tutto sarebbe eccessivo.
Di qui la necessità di richiedere al legislatore, almeno in materia tributaria, provvedimenti chiari e inequivocabili che consentano agli enti locali di muoversi nell’ambito di quell’autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta e che fa da perimetro a un sistema di principi che troppo spesso, nella realtà, vengono rimessi in discussione.
Il prezzo del rigoroso e ragionieristico rispetto degli equilibri di bilancio non può sempre pagarlo il sistema economico e produttivo locale.