Italia Oggi
In senato il disegno di legge sulla concorrenza. All’autorità la definizione degli standard
Super poteri ad Arera sui rifiuti
Mezzi elettrici, più mercato per le colonnine di ricarica
di Giorgio Ambrosoli
Più mercato per le colonnine, più regolazione e compiti per Arera in materia di rifiuti. Sono due dei capisaldi contenuti nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il cui testo è all’attenzione del senato (col numero AS 2469).
Di queste leggi ne avremmo dovuta avere una all’anno, ma in realtà la tempistica è stata ampiamente disattesa.
Il ddl torna però quest’anno (si veda ItaliaOggi del 5 e 6 novembre 2021) sulla base della segnalazione del 22 marzo 2021 inviata al Governo che conteneva una serie di proposte di riforma ai fini della legge per la concorrenza per il 2021. E perché avere un mercato più aperto e concorrenziale diventa un elemento del quadro necessario per la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Così, le speranze di avere un mercato della mobilità elettrica più concorrenziale sono affidate all’art. 11 del disegno di legge. Questa misura modifica l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l’operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.
Ma, come spesso accade, le buone intenzioni rimangono frustrate dalla ripartizione delle «competenze». Infatti, per un verso, gli obblighi appena descritti sono posti in capo al concessionario dell’autostrada, per l’altro l’articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011 (c.d. Salva Italia) ha individuato nell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) quella competente a predisporre gli schemi di bando di gara di cui i concessionari devono servirsi. Di più. Con delibera n. 77/2021, questa autorità ha avviato un procedimento a riguardo, volto a definire gli schemi dei bandi ed ha fissato il termine di tale procedimento al 28 febbraio 2022.
E non finisce qui. Se da un lato l’articolo 11 del ddl concorrenza trova la sua ratio in più concorrenza nella mobilità elettrica, dall’altro l’articolo 12 aumenta la regolazione in materia di rifiuti e aggiunge nuove competenze all’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che già ora ha competenze in materia di energia, acque e rifiuti. Non solo. Lo stesso articolo investe l’Arera di nuovi ulteriori compiti, propri della vecchia autorità per l’energia.
Infatti, il comma 2 dell’articolo 12 integra il testo dell’art. 202 del Codice dell’ambiente (che disciplina l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter); questi prevedono i seguenti nuovi compiti per l’Autorità:
– definizione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti (1-bis);
– richiesta agli operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale (1-ter).
Lo scopo del comma 2, indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, è quello di evitare la tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato. Evitare, in poche parole, la impropria attribuzione di titolarità esclusiva in capo al gestore delle suddette frazioni (c.d. monopolizzazione dei mercati concorrenziali a valle).