l Sole 24 Ore
Sfalci e potature del giardiniere classificati tra i rifiuti speciali
Le indicazioni della nota del ministero sul Codice ambientale
I residui da manutenzione del verde pubblico sono considerati urbani
Pagina a cura di Paola Ficco
Sfalci e potature classificati in modo diverso a seconda di chi li produce (e come li produce). Con nota di chiarimento 14 maggio 2021 protocollo 0051657 il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) si è espresso su alcune criticità applicative della nuova versione del Dlgs 152/06 (Codice ambientale), parte quarta, sui rifiuti e modificata dal Dlgs 116/20.
Circa le esclusioni dai rifiuti, la nota ripercorre il dato normativo vigente di cui all’articolo 183, comma 1, lettera f), Dlgs 152/06 ma non chiarisce il confine applicativo. Infatti, l’esclusione si ha per «la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
Però se questi materiali derivano dalla manutenzione del verde pubblico sono rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, n. 5, Dlgs 152/06); tuttavia, sono esclusi dai rifiuti urbani «i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca» (articolo 183, comma 1, b-sexies). Quindi, sono rifiuti speciali. Inoltre, esistono i sottoprodotti, i materiali che derivano da un processo produttivo non destinato a produrli e che ne alimentano un altro. Se questo avviene in base alle condizioni normative di cui all’articolo 184-bis, Dlgs 152/06, questi non sono rifiuti.
Un ginepraio normativo. Quindi:
1 l’imprenditore agricolo non produce rifiuti se procede all’attività di sfalcio e potatura della propria azienda agricola con buone pratiche colturali e se usa i residui nel suo ciclo aziendale (per esempio avviandoli al compostaggio o alla produzione di energia). Invece, se non li utilizza nel suo ciclo e rispetta le condizioni dell’articolo 184-bis, può cederli a un terzo come sottoprodotti anche a fini energetici per il Dm 264/16. Se tali condizioni non ricorrono, l’imprenditore agricolo cede al terzo un rifiuto speciale;
2 l’imprenditore artigiano che effettua manutenzione del verde, se ricorrono le condizioni normative del sottoprodotto, può usare o conferire sfalci e potature anche a fini energetici secondo il Dm 264/16 o può darli all’imprenditore agricolo per l’impiego nelle buone pratiche agricole di quest’ultimo. Diversamente si tratta di rifiuti che il ministero nella nota del 14 maggio 2021 ha chiarito essere urbani se prodotti da manutenzione del verde pubblico oppure dalla manutenzione del verde privato “fai da te” posta in essere da privati. Diventano speciali se prodotti da manutenzione del verde privato posta in essere da un’impresa. In ogni caso, il Codice europeo da attribuire è il 200201.
Si tratta comunque di rifiuti preziosi che possono essere avviati alla produzione di ammendante compostato (Dlgs 75/10 sui fertilizzanti) o a un impianto di compostaggio con capacità di trattamento fino a 80 tonnellate/anno per il trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.
L’avvio a queste destinazioni, se affidato a terzi autorizzati, comporta costi ingenti che si minimizzano se effettuato da chi i rifiuti li ha prodotti. Gli obblighi per le scritture ambientali e le autorizzazioni per le imprese di ridotte dimensioni sono attenuati. Quando si parla di sottoprodotti si integrano gli estremi di un regime di favore che, come tale, non agisce in automatico; a un controllo chi vuole avvalersene deve dimostrare che rispetta la legge.