Sconti Covid e metodo tariffario complicano i conti della Tari 2022

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Sconti Covid e metodo tariffario complicano i conti della Tari 2022

Il Sole 24 Ore
Sconti Covid e metodo tariffario complicano i conti della Tari 2022
Al debutto anche le regole sull’uscita dal servizio pubblico delle attività industriali
Scatta il recupero dei residui non spesi nel fondone dei due anni precedenti
Pasquale Mirto
L’approvazione delle tariffe Tari 2022 è ancora contornata da numerose incertezze. Lo spostamento dei
termini di approvazione dei bilanci al 31 marzo concede un po’ di tempo, ma forse non sarà sufficiente per
risolvere i vari problemi.
Il primo riguarda le riduzioni Covid-19, di cui non c’è traccia nella legge di bilancio. Buona parte delle risorse
assegnate col decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) non è stata utilizzata. Il decreto ha stanziato 600 milioni per
finanziare la riduzione della Tari dovuta dalle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell’esercizio delle attività. Ma nel 2021 i Comuni hanno potuto usare anche le risorse non
utilizzate nel 2020, anche per le utenze domestiche. Ai residui del fondone 2020 si sono poi aggiunti i fondi
dei nuovi aiuti alimentari (articolo 53 del sostegni-bis, per 500 milioni), utilizzabili anche per il pagamento
delle bollette, incluse quelle Tari.
Va però evidenziato che l’articolo 6 del Dl 73/2021 prevede che la quota dei 600 milioni di euro assegnati ai
Comuni e non utilizzati per le riduzioni Tari delle utenze non domestiche è recuperata dallo Stato nel 2022.
Considerato che la situazione pandemica non sarà molto diversa dal 2021, sarebbe stato opportuno
prevedere la possibilità di impiegare queste risorse per finanziarie riduzioni della Tari 2022.
Sul fronte “ordinario”, il 2022 sarà il primo banco di prova per le novità recate dal Dlgs 116/2020 sulla
fuoriuscita dal servizio pubblico. L’articolo 238 del Dlgs 152/2006 ha previsto la possibilità per i produttori di
rifiuti urbani di uscire dal pubblico servizio, pur rimanendo soggetti alla quota fissa della Tari. L’articolo 30 del
Dl 41/2021 ha previsto che la dichiarazione di fuoriuscita vada presentata entro il 30 giugno di ciascun anno,
con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, e solo per il 2021 la scelta doveva essere comunicata entro
il 31 maggio. Peraltro, nel Ddl concorrenza è prevista la riduzione del periodo di fuoriuscita da 5 a 2 anni.
Rimangono poi tutti i problemi interpretativi collegati alla nuova definizione di rifiuti; la definizione dei rifiuti
speciali non brilla per chiarezza, visto che si definiscono rifiuti speciali quelli prodotti nelle aree di lavorazione
purché diversi dai rifiuti urbani; quindi un’area di lavorazione produttiva di rifiuti urbani dovrebbe continuare a
essere assoggettata a Tari.
Inoltre, nessuna modifica è stata recata alla disciplina Tari (legge 147/2013), rendendo problematico ogni
tentativo di stravolgere le norme speciali Tari, anche con riferimento ai magazzini.

Il 2022 sarà anche il primo anno di applicazione del nuovo metodo tariffario di Arera (Mtr-2), che a differenza
del passato prevede un Pef pluriennale (2022-2025), al fine di valorizzare la programmazione economico-
finanziaria.
Insomma, la Tari si conferma nuovamente come il più martoriato dei tributi comunali, ed arrivare
all’approvazione delle tariffe 2022 non sarà per niente facile.

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