Italia Oggi
Rifiuti, le scelte di qualità vincolano il Pef ’22-’25
di Luigi D’Aprano, Docente Anutel
L’art. 3 dell’allegato alla delibera Arera n. 15/2022 prevede che entro il 31 marzo 2022, l’ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano economico finanziario, individuando il posizionamento della gestione in uno dei quattro quadranti definiti dall’Autorità.
Con tale documento, l’Autorità invita i gestori dei servizi di raccolta e i gestori delle tariffe, ad adeguare i propri livelli qualitativi di servizio a standard minimi, destinati ad erogare un servizio maggiormente efficacie ed efficiente ai diretti fruitori, continuando, in tal modo, il suo intervento di adeguamento normativo nel campo della gestione dei rifiuti. Infatti, dopo le disposizioni intervenute sulla trasparenza delle informazioni (delibera 444/2019) e la definizione dei nuovi criteri di determinazione dei costi da inserire nel Pef quadriennale 2022-2025 (delibera n. 363/2021), l’Autorità di regolazione del settore rifiuti va a inserire anche gli aspetti connessi alla qualità, intesa come efficacia ed efficienza del servizio erogato e percepito dagli utilizzatori. La scelta del quadrante influisce anche sulla nuova impostazione del metodo tariffario per il quadriennio 2022-2025 (MTR2) attraverso la possibile valorizzazione delle voci ????(per la parte variabile dei costi) e ???? (per la parte fissa dei costi) che rappresentano le nuove componenti, di natura previsionale, destinate alla copertura, rispettivamente, degli eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità individuati. Il legislatore ha previsto che il termine per approvare Pef, tariffe e regolamenti Tari sia fissato al 30 aprile di ogni anno, in deroga del comma 638 della legge 147/2013 che invece, fissa tale termine in coincidenza con quello di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno di riferimento.