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Rifiuti 2021, comuni nel caos

Italia Oggi

Le novità introdotte dal dlgs 116/2020 stanno creando difficoltà applicative negli enti

Rifiuti 2021, comuni nel caos

Più tempo per approvare le tariffe o proroga dei bilanci

di Christian Amadeo*

I comuni non hanno fatto in tempo a digerire lo stravolgimento sulla Tari portato da Arera che già si trovano alle prese con incertezze e difficoltà interpretative/applicative di un’altra rivoluzione.

Stiamo parlando del dlgs 116/2020 che ha innovato la definizione di rifiuto, eliminando la facoltà di assimilazione per i comuni e lasciando le sole definizioni di rifiuto urbano e speciale. Il debutto del decreto avviene però con molteplici problematiche a fronte delle quali da più parti era stata chiesta la proroga di un anno, purtroppo non attuata, gettando così nel panico i gestori del servizio rifiuti e i comuni alle prese con tariffe Tari 2021 e adeguamento del relativo regolamento.

La prima criticità verte sul mancato allineamento della normativa Tari alle novità del dlgs 116/2020, con particolare riferimento ai rifiuti «assimilati» eliminati dal 2021 e alla facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche.

Nel dettaglio, oltre a quanto approfondito in altro articolo pubblicato in questa pagina e che riguarda la categoria delle industrie con capannone di produzione, i maggiori interrogativi vertono sulla facoltà concessa alle utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico – avviati al recupero – con scelta da effettuarsi tra servizio pubblico e ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Su questo punto si evidenziano indicazioni difformi fornite a livello centrale e locale: alcune leggi regionali (approvate e in approvazione) dispongono che le utenze debbano comunicare la scelta entro il 30 settembre dell’anno precedente, mentre dalla bozza di circolare ministeriale sul tema viene indicato il 30 giugno.

A ciò si aggiunga l’autonomia garantita ai comuni sulla disciplina del servizio rifiuti (art. 198, dlgs152/2006) che potrebbero imporre a livello locale termini e modalità diverse.

L’interpretazione ministeriale non brilla per chiarezza laddove sembra ipotizzare che non vi sia in ogni caso l’esclusione totale della parte variabile della Tari, bensì la sola riduzione in rapporto alla quantità di rifiuti recuperata, richiamando il comma 649 della legge 147/2013. Se così fosse, contrasterebbe con quanto sostenuto a Telefisco 2021, in cui il Mef offriva due soluzioni: esclusione di tutta la quota variabile in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico per tutti i rifiuti e il loro avvio al recupero per almeno cinque anni e riduzione della variabile in proporzione ai rifiuti riciclati se parziale utilizzo del servizio pubblico.

C’è infine da chiarire il tema degli imballaggi terziari, considerando che gli imballaggi in genere sono inclusi nell’elenco dei rifiuti urbani, ma non è stata modificato l’art. 226, comma 2, del dlgs 152/2006 che vieta l’immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

Tutto ciò senza considerare che Arera non si è al momento espressa sul tema, lasciando i Comuni nell’incognita di come trattare le variazioni dei costi in applicazione del decreto 116, ricordando che il Mtr fa riferimento ai costi di due anni precedenti, seppur attualizzati.

Se non possono essere inseriti nel PEF 2021 è chiaro che la differenza incide direttamente sul bilancio comunale, andando però a collidere con l’obbligo di copertura integrale dei costi con il gettito Tari.

Per tutti questi motivi, è evidente che occorre fornire con urgenza chiarimenti normativi e di dottrina che siano uniformi e agevolmente applicabili, nonché di differire adeguatamente i termini per approvare tariffe e regolamenti Tari, slegandoli dal bilancio di previsione o, in ultima istanza, prorogare il termine di approvazione di quest’ultimo.

*responsabile Ufficio stampa e docente Anutel

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