Nuove regole contro le emissioni odorigene previste dal decreto 309/2023 del MinAmbiente

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Nuove regole contro le emissioni odorigene previste dal decreto 309/2023 del MinAmbiente

Italia Oggi

Nuove regole contro le emissioni odorigene previste dal decreto 309/2023 del MinAmbiente

Sulle tracce di odori oltre i limiti

Controlli serrati nelle imprese con nasi umani ed elettronici

di Vincenzo Dragani

Nasi umani ed elettronici al servizio delle Autorità pubbliche di controllo, per fiutare le imprese che emettono odori oltre valori massimi di accettabilità e prescrivere loro opportune condotte correttive o inibirne l’attività. La spinta su controllo e contenimento delle emissioni odorigene di impianti e attività arriva dal MinAmbiente, che con un decreto pubblicato all’inizio di luglio ha fornito a operatori pubblici e privati le prescrizioni da seguire.

Il contesto normativo. In base agli articoli 267 e seguenti del Codice ambientale, salvo mirate eccezioni, l’esercizio degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzato e le relative attività devono essere condotte nel rispetto di determinati valori limite.

Tra le emissioni in atmosfera rientrano, in base al successivo articolo 268 dello stesso dlgs 152/2006, le “emissioni odorigene”, formalmente definite come “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”, e sostanzialmente coincidenti con l’introduzione nell’ambiente di sostanze chimiche producenti odori che incidono negativamente sulla salute e compromettono qualità e godimento dell’ambiente stesso.

Sul punto, l’articolo 272-bis del Codice ambientale legittima (a titolo generale) i legislatori regionali e (a titolo particolare) le Autorità competenti al rilascio delle singole autorizzazioni all’adozione di misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, misure con cui possono essere stabiliti: valori limite di emissione; prescrizioni ad hoc per impianti e relativa gestione; criteri per la localizzazione degli stabilimenti con impatto odorigeno.

Parallelamente, lo stesso dlgs 152/2006 affida a un centro di Coordinamento tra Autorità competenti, istituito presso il MinAmbiente, il compito di elaborare degli “indirizzi” per l’applicazione delle citate disposizioni codicistiche.

Gli indirizzi del MinAmbiente. Con il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309, il MinAmbiente ha approvato gli “indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, decreto pubblicato nei successivi giorni sulla piattaforma internet del dicastero e poi comunicato mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023.

Gli indirizzi coincidono con specifiche indicazioni tecniche sia per procedere al rilevamento delle emissioni odorigene sia per la valutazione del loro impatto in base a valori limite di riferimento. In merito alle prime, in particolare, il decreto indica precise metodologie per la rilevazione degli odori, tra cui il monitoraggio in campo tramite persone e il controllo in continuo tramite strumentazione specifica.

La rilevazione sul campo (cosiddetta “field inspection”) potrà essere effettuata in primis tramite la popolazione interessata, attraverso la somministrazione di questionari per la rilevazione delle percezioni di disturbo olfattivo sul territorio.

A questa potrà essere affiancata la rilevazione tramite esaminatori, che comporta l’impiego di personale qualificato per l’effettuazione di misurazioni (anche in riscontro dei questionari) su precise aree d’indagine.

A complemento di tali metodiche il decreto MinAmbiente indica infine l’utilizzo delle apparecchiature meglio note come “nasi elettronici” che, opportunamente addestrati e posizionati, consentono invece di monitorare l’evoluzione nel corso del tempo della presenza di sostanze odorigene.

Cuore delle indicazioni ministeriali sono però i valori massimi di accettabilità dell’impatto olfattivo. Tali limiti sono dal decreto declinati in relazione alle diverse destinazioni d’uso del territorio e potranno, come emerge dallo stesso atto, essere derogati dalla normativa statale e regionale solo mediante l’introduzione di valori più severi.

I valori tabellari più stringenti sono previsti per aree a prevalente uso residenziale o interessate dalla presenza di edifici particolari come strutture sanitarie e scuole. Valori più permissivi sono invece dettati per zone industriali e artigianali. I più blandi, infine, per aree in cui non è prevista “l’ordinaria presenza di gruppi di persone” (dimenticandosi però, nel decreto, la possibile presenza di animali).

Le imprese interessate. Ampio è il panorama delle imprese interessate dalle nuove disposizioni antinquinamento del MinAmbiente, poiché ampio è, sia per attività svolta che per regime autorizzatorio necessitato, il novero delle aziende a potenziale impatto odorigeno. Sotto il primo profilo, è lo stesso neo decreto a fornire un primo elenco di stabilimenti con emissioni da valutare.

Nella lista, quelli operativi nei settori: bitumi e conglomerati; concimi, fertilizzanti e fitosanitari; prodotti chimici organici e inorganici; piastrelle; materie plastiche; beni da fonderia; biogas, biometano; pitture e vernici; beni con emissioni di composti organici volatili; allevamenti zootecnici e simili; pet food; beni da scarti di macellazione, prodotti ittici, scarti vegetali; trattamento rifiuti; torrefazione caffè; conciario; petrolifero; farmaceutico e cosmetico; alimentare; geotermico.

Sotto il secondo profilo, dal punto di vista autorizzativo saranno condizionati, nella fase di rilascio, modifica e rinnovo, tutti i titoli ambientali che legittimano la conduzione delle attività.

Come emerge dallo stesso neo decreto, ferme restando le competenze regionali, gli “indirizzi” ministeriali sono infatti destinati a informare, per quanto attiene agli ambiti di discrezionalità tecnico/ammnistrativa, i processi istruttori e decisionali di titoli che vanno dalla semplice autorizzazione alle emissioni (in forma ordinaria o semplificata) all’Aia (autorizzazione integrata ambientale), passando dall’Aua (autorizzazione unica ambientale) e da altre autorizzazioni specifiche, come quella per la gestione dei rifiuti o per la produzione di energie da fonti rinnovabili.

Gli stessi indirizzi ministeriali saranno un punto di riferimento per le procedure di valutazione di impatto ambientale (cosiddetta Via) e relativo screening preliminare di assoggettabilità.

Riflessi anche per gli impianti e le attività a basso impatto di emissioni in atmosfera escluse ex Dlgs 152/2006 dal relativo regime autorizzatorio: per queste le Indicazioni MinAmbiente prevedono comunque l’adozione, da parte delle Autorità territoriali competenti, sia di prescrizioni regolatorie inerenti (anche) la costruzione e l’esercizio sia mirate attività di controllo. Tra le indicazioni del neo decreto MinAmbiente, di diretto interesse per le impese, figurano le specifiche informazioni che queste dovranno includere nelle domande di autorizzazione allo svolgimento o prosecuzione dell’attività.

Il Dicastero elenca tra queste: descrizione del ciclo produttivo con i dati relativi ai beni che (per tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione) possono dar luogo a emissioni odorigene; sensibilità particolari del territorio in cui l’azienda opera (per classificazione e recettori presenti); individuazione e caratterizzazione delle specifiche fonti di emissioni, con planimetrie, dettagli di funzionamento, analisi chimiche; individuazione degli interventi di contenimento delle emissioni entro i valori di accettabilità.

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