No all’esportazione se i rifiuti restano urbani dopo il trattamento

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No all’esportazione se i rifiuti restano urbani dopo il trattamento

Il Sole 24 Ore

No all’esportazione se i rifiuti restano urbani dopo il trattamento

Conta il dato sostanziale non la mera classificazione conforme all’elenco Ue

Paola Ficco

Restano rifiuti urbani indifferenziati e non diventano speciali i rifiuti da raccolta domestica se il trattamento meccanico cui sono stati sottoposti per inviarli a recupero energetico non ne ha modificato proprietà e natura iniziali. Quindi la loro gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza ed è, pertanto, legittimo il diniego di esportazione opposto dall’Autorità di spedizione ai sensi del regolamento (Ce) 1013/2006. Le spedizioni di rifiuti devono avvenire nel rispetto del dato sostanziale e non della mera classificazione conforme all’elenco europeo dei rifiuti.

Questo il principio con il quale la Corte di giustizia Ue (sentenza 11 novembre 2021, C-315/20) ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato sull’interpretazione del regolamento (Ce) 1013/2006. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Regione Veneto e un privato circa la spedizione, verso un cementificio in Slovenia, di 2mila tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati classificati con il Codice 191212 dopo il trattamento.

La Regione Veneto (autorità di spedizione) si opponeva ritenendo che il trattamento non facesse perdere ai rifiuti la loro natura originaria di urbani indifferenziati (Codice 200301) e che l’attribuzione del Codice 191212 non fosse dirimente. Inoltre, affermava i principi di autosufficienza e prossimità e imponeva che i rifiuti urbani indifferenziati fossero recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o di raccolta.

Il trattamento è dato ad esempio dalle operazioni di selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet (decisione 2000/532/Ce). Il Consiglio di Stato aveva accertato che il trattamento meccanico cui erano stati sottoposti i rifiuti non ne aveva sostanzialmente alterato le proprietà originarie né la natura. Sulla scorta di tale accertamento, la Corte Ue ha stabilito, ai fini dell’applicazione del regolamento 1013/2006, che i rifiuti urbani indifferenziati destinati al recupero energetico, dopo un trattamento meccanico che, però, non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie, «devono essere considerati rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica». Quanto ora affermato dalla Corte di giustizia Ue è destinato ad avere fortissime ripercussioni sui diversi piani locali, poiché rimette in primo piano la necessità dell’autosufficienza e della pianificazione.

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