Italia Oggi
Niente ecotassa senza disponibilità di impianti
Il venir meno della disponibilità in capo alla compagine di una società di persone, dichiarata fallita, di impianti e siti di stoccaggio di rifiuti, attività di cui la stessa si occupava, non consente di pretendervi la cosiddetta ecotassa sugli stessi.
Sono le conclusioni che si traggono dalla sentenza n. 776/05/2022 emessa dalla Ctp di Milano e depositata lo scorso 15 marzo.
La controversia originava dalla notifica di un avviso di accertamento emesso dalla regione Lombardia nei confronti di eredi di una Snc in fallimento: la pretesa oggetto di esso, in particolare, riguardava la cosiddetta ecotassa, ossia il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti solidi imputabile alla società di persone, che si occupava, difatti, del trattamento dei rifiuti fino alla data dell’intervenuto fallimento. Nelle motivazioni dell’atto si leggeva che gli eredi, secondo l’ente, avevano continuato una gestione di fatto su un deposito incontrollato di rifiuti, in violazione dell’art. 52, comma 2, della l. r n. 10/2003.
Il ricorso dei contribuenti si incentrava quindi su due motivi principali: l’operato dell’ufficio veniva contestato in primis perché non si riteneva dimostrata da parte dell’amministrazione alcuna riferibilità ai ricorrenti dello svolgimento dell’attività di discarica abusiva e, in secondo luogo, ne veniva comunque esclusa ogni possibilità in tal senso dal momento che, dal fallimento a seguire, l’impianto di trattamento dei rifiuti non era stato più nella loro disponibilità.
Tale ultima circostanza, appurata dalla commissione tributaria provinciale milanese, è stata infatti dirimente nel caso esaminato. Con l’emissione, da parte del Tribunale di Milano, della sentenza dichiarativa di fallimento, gli eredi avevano perso la disponibilità non solo degli impianti in origine utilizzati per quel tipo di smaltimento rifiuti, ma anche quella dell’intero sito di stoccaggio e, per tali ragioni, non potevano essere ritenuti responsabili solidalmente del tributo in concorso con gli ignoti autori della discarica abusiva nelle aree attenzionate, una delle quali sede operativa della ditta fallita.
Questo dato contrastava con la possibilità, sostenuta dall’ufficio dell’ente impositore, che le parti avessero continuato a gestire abusivamente la discarica con conseguente dovuto assoggettamento. Per tali ragioni il ricorso veniva accolto e la commissione condannava l’ente regionale resistente al pagamento di spese di lite.
Nicola Fuoco
(…) Nei confronti degli eredi della P.O. snc in fallimento veniva notificato un avviso d’accertamento avente a oggetto il pagamento, per il 2018, del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (cosiddetta ecotassa).
Ciò in quanto la società contribuente si occupava di trattamento dei rifiuti in località P. M., fino al fallimento intervenuto con sentenza del Tribunale di Milano del 14/2/2018.
Più in particolare, l’atto impositivo, emesso dalla regione Lombardia, era motivato sul presupposto che, a seguito di una ispezione dei cc avvenuta il 7/3/2018, gli eredi P. avessero continuato a gestire di fatto un deposito incontrollato di rifiuti. In altre parole, si contestava ai contribuenti di aver violato il disposto dell’art. 52, comma 2, della l. r. n. 10 del 2003, che impone il tributo a chiunque «eserciti l’attività di discarica abusiva o abbandoni o depositi in modo incontrollato i rifiuti».
Avverso tale atto presentavano ricorso gli eredi P., lamentando l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio, non avendo i verificatori dimostrato la riferibilità agli stessi dell’attività di discarica abusiva e soprattutto per non aver tenuto conto della circostanza che l’intero impianto di trattamento dei rifiuti, dal fallimento in poi, non era più nella loro disponibilità.
L’ufficio replicava ribadendo la correttezza del suo operato come da contro-deduzioni in atti.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Con la sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, gli eredi hanno perso la disponibilità non solo degli impianti, ma anche dell’intero sito di stoccaggio dei rifiuti e pertanto non possono essere ritenuti responsabili solidalmente del tributo in concorso con gli ignoti autori della discarica abusiva nelle aree di via A. e via C., né tanto meno in quella di via S., sede operativa della ditta fallita.
L’istanza di interruzione ex art. 40, I comma, dlgs n. 546 del 1992, è da respingere perché proveniente dall’ente impositore.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento di euro 1000,00 per spese di giudizio e accessori.