Italia Oggi
Le novità su recupero e smaltimento dei beni a fine vita. Il Sistri passa il testimone al Rentri
Rifiuti, regole su doppio binario
Rilascio autorizzazioni oneroso. Documentazione snellita
di VIncenzo Dragani
Rivisitazione delle regole autorizzative per il trattamento dei rifiuti, con un appesantimento delle procedure per il recupero e uno snellimento della documentazione per lo smaltimento. E avvio della fase sperimentale del nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti, con il Rentri che si prepara a succedere al Sistri. Queste le novità che arrivano sulla scia della riforma della disciplina nazionale dei rifiuti, avvenuta a settembre dello scorso anno, con il recepimento delle direttive Ue note come «Pacchetto economia circolare». In tema di trattamento rifiuti, il cosiddetto decreto Semplificazioni (il dl 77/2021, pubblicato sulla G.u. del 31 maggio 2021, n. 129 e in vigore dal giorno successivo) ha, da un lato, introdotto nel dlgs 152/2006 un aggravio delle prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla preparazione al riutilizzo e al recupero «End of waste» dei residui, e, dall’altro, ha invece disposto un alleggerimento della documentazione richiesta ai produttori di rifiuti che ne affidano a terzi lo smaltimento per essere esentati da responsabilità per eventuali illecite gestioni altrui. In tema di controllo della filiera, con un comunicato del ministero della transizione ecologica del 10 giugno 2021, è invece arrivato l’annuncio della messa a disposizione delle imprese del prototipo, accessibile online, dell’atteso Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), già soprannominato come «erede del Sistri».
Preparazione per il riutilizzo. Il dl 77/2021, anche detto decreto Semplificazioni, ha introdotto nel Codice ambientale un cambio di rotta sul futuro e atteso regime autorizzativo semplificato per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti e componenti diventati rifiuto, regime la cui partenza è condizionata dall’adozione di un atteso decreto ministeriale. A partire dall’entrata in vigore di tale decreto, l’avvio in modo semplificato delle operazioni non sarà legittimato (come inizialmente previsto) da una semplice «segnalazione certificata di inizio attività», ma dovrà passare attraverso un meccanismo analogo a quello già previsto dal Codice ambientale per il lecito inizio del recupero agevolato dei rifiuti. Meccanismo che presuppone da parte del soggetto interessato l’inoltro di una preventiva comunicazione alla provincia (o città metropolitana), entro 90 giorni dalla quale l’Ente dovrà effettuare le verifiche sul rispetto dei sottesi requisiti tecnici ed eventualmente inibire la partenza delle operazioni contra legem. Nel caso di specie i requisiti tecnici da rispettare saranno quelli dettati proprio dall’atteso decreto ministeriale, cui il dlgs 152/2006 ha affidato la definizione di modalità operative della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, dotazioni tecniche e strutturali necessarie, requisiti minimi di qualificazione degli operatori, quantità massime impiegabili, provenienza, caratteristiche dei residui ammissibili e condizioni specifiche di nuovo utilizzo.
End of waste. Il dl 77/2021 ha limitato la discrezionalità delle Autorità competenti all’adozione delle autorizzazioni Eow «caso per caso» al recupero dei rifiuti, laddove tramite una diretta modifica del dlgs 152/2006 ne ha subordinato il rilascio all’acquisizione di un parere dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. L’intervento si innesta sulla disciplina dell’Eow del Codice ambientale come riscritta dalla legge 128/2019, legge che sul punto aveva anticipato (di circa un anno) la traduzione sul piano nazionale di quanto previsto dalle direttive «Pacchetto economia circolare». Dal novembre 2019, la disciplina nazionale sull’End of waste prevede che le autorizzazioni per il recupero in regime ordinario o Aia (articoli 208, 209, 211 della Parte IV del dlgs 152/2006 e Titolo III-bis, Parte II) di rifiuti non contemplati da «criteri specifici» Ue o nazionali possano essere richieste direttamente alle Autorità competenti (tra cui le regioni) le quali devono provvedere caso per caso al loro rilascio nel rispetto delle quattro «condizioni generali» Eow (ossia, che sostanze e oggetti recuperati siano destinati a essere utilizzati per scopi specifici, abbiano un mercato o domanda di riferimento, soddisfino requisiti tecnici per scopi specifici e standard di prodotto, il loro uso non comporti effetti negativi per ambiente e salute) e includendo in tali autorizzazioni dei «criteri dettagliati» per il recupero elaborati sulla base dei cinque ereditati dalla direttiva Ue rifiuti (ossia: materiali di rifiuto ammissibili, trattamento consentito, qualità dei materiali in uscita; sistemi di gestione del flusso; requisiti della dichiarazione di conformità). In base alla rinnovata formulazione del dlgs 152/2006 la definizione di tali «criteri dettagliati» deve ora essere effettuata dalle Autorità procedenti previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Arpa competente.
Avvio al recupero o smaltimento. Il nuovo dl 77/2021 ha semplificato il particolare meccanismo di esclusione da responsabilità per i produttori di rifiuti che li conferiscono a terzi al fine di effettuare determinate operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del dlgs 152/2006). In base all’uscente assetto del dlgs 152/2006 per andare esenti da responsabilità da gestione illecita altrui era prevista come necessaria (oltre alla ricezione entro tre mesi della copia del formulario di trasporto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario o la presentazione alle Autorità della comunicazione di mancata ricezione) anche il possesso di una attestazione di «avvenuto smaltimento» rilasciata dal titolare dell’impianto che effettuava le citate operazioni intermedie. In base alle ultime modifiche introdotte dal dl 77/2021 nel Codice ambientale a partire dal 1° giugno 2021 per l’esenzione del produttore è invece sufficiente la ricezione da parte dello stesso gestore dei rifiuti di una meno impegnativa attestazione di «avvio» al recupero o smaltimento.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Sempre sulla scia delle ultime novità ex Pacchetto economia circolare è stata avviata agli inizi del giugno 2021 la fase sperimentale dell’atteso «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti» (Rentri), quale futuro nuovo strumento per il monitoraggio telematico dei beni a fine vita. Inaugurata tramite il portale www.rentri.it con il supporto dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, di Unioncamere e del sistema camerale italiano, tale fase di sperimentazione prevede la messa a disposizione delle imprese di un prototipo del Registro elettronico nazionale che ne simula la struttura delineata dal dlgs 152/2006 e dal relativo decreto attuativo in corso di approvazione. Istituito dalla legge 12/2019 (e implementato dalle disposizioni di recepimento delle citate direttive Ue), il Registro elettronico nazionale è composto da due parti: una anagrafica, che ospita dati identificativi degli operatori ed autorizzazioni alla gestione rifiuti; una relativa alla tracciabilità dei rifiuti, che accoglie i dati dei registri di carico/scarico e dei formulari di trasporto rifiuti tenuti in modalità digitale come trasmessi dagli operatori. In merito, in particolare, alla tenuta digitale dei documenti appare emergere dalla documentazione pubblicata sul portale del Rentri una elevazione a sistema dello strumento di vidimazione telematica dei formulari per il trasporto, strumento meglio noto come «Vi.Vi.Fir», attualmente previsto dal Codice ambientale solo in via transitoria ed accessibile dal portale https://vivifir.ecocamere.it/. Soggetti obbligati all’adesione al futuro Registro elettronico nazionale, lo ricordiamo, sono ex Dl 135/2018: enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; produttori di rifiuti pericolosi; enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; commercianti e intermediari di residui «pericolosi»; consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi coincidenti con rifiuti speciali industriali, artigianali, derivanti da recupero/smaltimento di rifiuti, fanghi da trattamenti delle acque, rifiuti da abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie. Gli altri produttori e gestori di rifiuti che non aderiranno volontariamente all’allestendo Registro elettronico nazionale potranno continuare a effettuare la tracciabilità dei propri residui in modo tradizionale, osservando comunque le relative nuove regole previste dal Codice ambientale come rinnovate dalle disposizioni legislativi di recepimento del Pacchetto economia circolare.