In gazzetta il dlgs 120/2020. la pubblicazione chiude il pacchetto sull’economia circolare

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In gazzetta il dlgs 120/2020. la pubblicazione chiude il pacchetto sull’economia circolare

Italia Oggi

Meno rifiuti urbani in discarica, tracciabilità e nuove definizioni

di Giorgio Ambrosoli

Il 29 settembre 2020 entrerà in vigore il dlgs 3 settembre 2020, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14/9/2020) recante attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti.

Con la pubblicazione di quest’ultimo decreto si chiude definitivamente il recepimento delle direttive del «Pacchetto economia circolare» e si apre la fase della loro effettiva attuazione.

Fondamentale per ridurre lo smaltimento dei rifiuti urbani collocati in discarica, il decreto n. 120 prevede che la quantità di rifiuti urbani in discarica deve essere ridotta al 10% entro il 2035. (articolo, 1 comma 1, lettera d). Inoltre, a partire dal 2030 è vietato il conferimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare, i rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il migliore risultato ambientale secondo i criteri che saranno definiti con decreto del ministero dell’ambiente. Al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo le regioni dovranno conformare la loro pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, modificando gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi. Il dlgs si compone di tre articoli e 8 allegati.

Finalità. L’art. 1 del dlgs 36/2003 viene sostituito per sostenere la transizione verso un’economia circolare garantendo così una «progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo».

Il dlgs introduce nuove definizione di:

– percolato da intendersi come «qualsiasi liquido che si origina dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa»;

– eluato da intendersi come «la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio”;

– rifiuti biodegradabili da intendersi come «qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti alimentari, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata …».

Per le altre definizioni si rimanda all’art. 183 del Testo Unico Ambientale (articolo 1, comma 2, lettera b)

Estremamente importante è la definizione di nuove regole per calcolare se gli obiettivi siano stati conseguiti: sono inclusi nello smaltimento in discarica i rifiuti che provengono da operazioni preliminari di cernita e trattamento.

La tracciabilità dei rifiuti urbani sarà garantita attraverso il Registro elettronico di cui all’art. 6, comma 3 del decreto-legge 135/2018 come il controllo della qualità dei rifiuti urbani attraverso le disposizioni sull’ammissibilità in discarica. (art. 1, comma 1, lettera e).

Nella stessa ottica viene integralmente sostituito l’art. 6 del dlgs 36/2003 che elenca i rifiuti non ammessi in discarica, a partire dal principio generale che sancisce il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È vietato il collocamento in discarica per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo al riciclaggio a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Confermata la disposizione che vieta di diluire o miscelare i rifiuti per renderli conformi ai criteri di ammissibilità a discarica. (art. 1, comma 1, lettera f);

Dall’ambito di applicazione del decreto è esclusa la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo pre-produzione; trattamento e stoccaggio di minerali, laddove rientri nell’ambito di applicazione del dlgs 36/2003 (art, 1, comma 1, lettera c).

È, quindi, ribadito l’obbligo di trattamento prima dello smaltimento in discarica e si modificano i criteri per accertare l’ammissibilità di rifiuti in discarica (art. 1, comma 1, lettera g).

Ai fini di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuto, ovvero la raccolta di informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza da effettuarsi in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se gli stessi possiedono le caratteristiche per lo smaltimento nella relativa categoria e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità previsti. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti ed i risultati delle prove per un periodo di cinque anni. (art. 1, comma 1, lettera h).

Il nuovi artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies e 7-octies dlgs 36/2003, definiscono rispettivamente criteri e modalità per lo smaltimento nelle discariche per rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi, nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nelle discariche per rifiuti pericolosi e per i depositi sotterranei. Il nuovo art. 16 ter, dlgs 36/2003 introduce deroghe, ovvero ammette valori limite più elevati.

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