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Gestione rifiuti, libertà ai privati

Italia Oggi

CONSIGLIO DEI MINISTRI / NEL DDL CONCORRENZA PIÙ OPZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Gestione rifiuti, libertà ai privati

di Giorgio Ambrosoli

Più scelta per i privati nella gestione dei rifiuti: le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, lo possono fare per un periodo non inferiore a due anni, invece dei 5 anni ora previsti a legislazione vigente. Lo prevede il disegno di legge Concorrenza ieri al vaglio del Consiglio dei ministri.

Resta confermato che se li conferiscono al di fuori del servizio pubblico devono dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le stesse utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Va ricordato che per legge sono escluse dal servizio pubblico le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

Selezionatori, esclusi da Anci -Conai: i gestori delle piattaforme di selezionatori restano esclusi dall’Anci Conai. Sempre con l’art. 11 viene modificata la norma (introdotta con il Dlgs n. 116/2020) che prevedeva che partecipassero all’accordo ANCI CONAI sulla raccolta degli imballaggi su superficie pubblica non solo tutti i sistemi collettivi operati, ma anche i gestori delle piattaforme (CSS). Quest’ultimi non potranno più partecipare al negoziato per l’evidente incompatibilità in quanto negozierebbero i corrispettivi dei servizi di selezione che vanno a erogare.

Va ricordato che nell’ambito delle proprie prerogative l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 23 marzo 2021 aveva inviato una segnalazione contenente proposte di riforme concorrenziale tra cui proprio l’eliminazione della durata quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l’operatore privato per la raccolta e l’avvio e riciclo e la modifica delle norme che prevedono la partecipazione delle imprese di selezione alle negoziazioni per la definizione dell’accordo di programma quadro.

La stessa segnalazione suggeriva che le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non ricomprendessero anche le attività di recupero e smaltimento disponibili nel regime di libero mercato. Secondo l’Antitrust Il gestore non avrebbe dovuto utilizzare procedure competitive che non favoriscano controllate e/o collegate. Un punto, quest’ultimo, disatteso dal ddl Concorrenza

Intervento Commissariale in caso di inerzia per impianti di smaltimento dei rifiuti: è rimasta in forse all’interno del Consiglio dei ministri la permanenza della norma che interveniva sull’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per gli impianti di smaltimento rifiuto, prevedendo un intervento commissariale del MITE sulle autorità competenti, in caso di inerzia sull’esame del dossier per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (integrando l’art. 237-quinques TUA). Il dispositivo prevedeva anche che con delibera del Consiglio dei ministri, si attivasse la procedura sostitutiva con la nomina di un commissario ad hoc.Restavano, ovviamente, fermi i poteri di intervento in capo al governo in caso di inerzia da parte delle autorità locali per i progetti espressamente legati all’attuazione del PNRR.

Il citato documento dell’Antitrust prevedeva anche un secondo blocco di proposte riguardante lo sviluppo dell’impiantistica per il ciclo dei rifiuti indifferenziati attraverso snellimento burocratico delle procedure, con un maggior ricorso all’autocertificazione e tramite adeguate compensazioni o incentivazioni alle comunità interessate dagli sviluppi impiantistici.

Revisione delle normative settoriali in materia di servizi pubblici locali: lo prevede l’art. 6 del ddl concorrenza, con, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l’armonizzazione e il coordinamento.

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