Entro il 2035 in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani

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Entro il 2035 in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani

Il Sole 24 Ore

Nuove regole progettuali per garantire la stabilità dei terreni di fondazione

Il decreto legislativo che attua la direttiva 2018/850/Ue sulle discariche (la quale modifica la direttiva 1999/31/Ce) è stato predisposto secondo i criteri di delega previsti dall’articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n.117, fondati sulla riforma del sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici.

Si aggiunge l’adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici prestazionali. Il decreto, inoltre, ha assolto il compito di definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, per raggiungere quanto richiesto dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica. Gli obiettivi della delega sembrano raggiunti dal nuovo decreto legislativo, che prevede principi e criteri in grado di definire una complessiva rif orma della disciplina sulle discariche di rifiuti.

Il nuovo decreto interviene direttamente a modifica del Dlgs 36/2003 e indica con chiarezza gli adempimenti che disciplinano il conferimento di rifiuti in discarica, alzando l’asticella dell’ammissibilità, nell’ottica della circolarità della materia. Inoltre, il testo normativo modifica i criteri per l’ammissibilità in discarica di cui al Dm 27 settembre 2010, lo abroga e condensa tali criteri in un unico testo insieme all’attuazione della direttiva 2018/850/Ue.

Tuttavia, i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a, dell’articolo 6 del Dm del 2010 e relativi alla non applicazione del parametro Doc (carbonio organico disciolto) si applicano fino al 1° gennaio 2024.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal nuovo testo, si segnala l’individuazione dell’obiettivo di riduzione entro il 2035 dei rifiuti urbani collocati in discarica pari o inferiore al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti.

Le Regioni conformano la propria pianificazione per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, calcolato sulla base delle regole introdotte dall’articolo 5 bis ora aggiunto al Dlgs 36/2003 che reca le regole per il calcolo del conseguimento di tale obiettivo.

Al riguardo si precisa che è incluso nel peso dei rifiuti urbani collocati in discarica il peso dei rifiuti urbani sottoposti a incenerimento e di quelli prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile degli urbani, destinati a discarica. È escluso, invece, il peso dei rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclo/recupero di rifiuti urbani destinati alla discarica.

Gli allegati 1 e 2 al nuovo decreto introducono accorgimenti progettuali per garantire la stabilità della discarica e del terreno di fondazione, con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni in campo sia statico, sia sismico. Per tutte le tipologie di discarica (per rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e rifiuti inerti) viene introdotto il principio secondo il quale la barriera geologica che non soddisfa naturalmente le condizioni richieste dal decreto può essere completata artificialmente purché si raggiunga una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento. L’allegato 7 reca la procedura di “valutazione del rischio”, con i relativi algoritmi, per valutare la possibilità di applicazione di alcune deroghe rispetto ai valori limite per l’ammissibilità in discarica. Finora ci si riferiva a una Linea guida Ispra, ora però eretta a norma giuridica con la dovuta obbligatorietà nell’osservanza. L’allegato 4 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata e da spazzamento strade, nonché modalità e frequenza per la misurazione dell’Indice di respirazione dinamico potenziale (Irdp). Gli allegati da 2 a 8 potranno essere modificati con semplice decreto interministeriale.

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