È consentito sostituire il combustibile fossile con quello solido secondario

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È consentito sostituire il combustibile fossile con quello solido secondario

Il Sole 24 Ore

Plastica, carta e fibre tessili possono essere bruciati per produrre energia

È consentito sostituire il combustibile fossile con quello solido secondario

Guglielmo Saporito

Novità sul fronte dell’energia, nelle sentenze Tar e nella legge 6/2023.

Il legislatore, prevede che fino al 31 marzo 2024 si considerino «non sostanziali» le modifiche tecnico-impiantistiche utili per la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi (comma 6 bis all’articolo 5-bis del Dl 14/2022).

Nella stessa logica, il Tar Umbria (sentenza 28/2023) rende possibile sostituire combustibile di origine fossile con il Css, cioè con il combustibile solido secondario, che comprende plastica, carta, fibre tessili da rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia urbani che speciali.

Tutto ciò, per soddisfare il fabbisogno energetico degli impianti industriali.

In conseguenza, sostituire il metano con Css non richiede una valutazione di impatto ambientale, tutte le volte che non si incrementi la capacità produttiva autorizzata (articolo 35 comma 3 Dl 77/2021), e se anche si incrementi tale capacità produttiva, fino al 31 marzo 2024 la modifica tecnico-impiantistica necessaria per sostituire l’ex rifiuto diventato Css, non è di tipo “sostanziale” e quindi non fa scattare la necessità di una valutazione di impatto ambientale.

La vicenda decisa in Umbria, relativa alla sostituzione del combustibile senza incremento della capacità produttiva, ha anche un’ulteriore particolarità: il ricorrente non era un privato (in genere, un cementificio oppure un’acciaieria), bensì un comune (Gubbio) che contrastava l’operato della Regione, ritenuto permissivo nei confronti di un’azienda energivora.

Mentre la modifica normativa è a tempo determinato (fino al 31 marzo 2014, salvo proroghe) l’orientamento della giustizia amministrativa non ha questa scadenza: quindi, anche successivamente al 31 marzo 2024 il Css potrà sostituire il combustibile fossile, se non aumenta la capacità produttiva autorizzata.

L’orientamento del Tar si basa su una norma specifica del Dl 77/2021 (l’articolo 35 comma tre), che utilizza il parametro della capacità produttiva preesistente, quale presupposto dell’autorizzazione ad utilizzare il Css.

In altri termini, plastica, carta, fibre tessili possono essere bruciati per produrre energia (nel caso specifico deciso, per la produzione di clinker in un cementificio), purché non si superino i valori massimi di produzione già autorizzati.

Poche settimane prima, il Tar Lazio aveva respinto il ricorso di un altro cementificio, che aveva sostituito combustibili tradizionali con il Css (sentenza 7 dicembre 2022 numero 16385), applicando il principio di precauzione indipendentemente dall’aumento della capacità produttiva.

L’orientamento del Tar Umbria, cumulandosi alla modifica normativa del gennaio 2023, potrà essere utile anche ad altre imprese energivore.

In momenti di crisi energetica, diventano quindi elastiche la Via (valutazione di impatto ambientale) e l’Aia (Autorizzazione integrata ambientale), anche grazie alle migliori e più dettagliate caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche del combustibile solido secondario (definite dall’articolo 183 del Dlgs 152 / 2006).

Niente da fare, quindi, per il Comune umbro, nel cui territorio hanno sede più cementifici, con l’unica possibilità, per l’ente locale, di adottare ordinanze sindacali qualora sussistano documentati pericoli per la salute pubblica.

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