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Da oggi vietato mettere sul mercato prodotti monouso in plastica non bio

Il Sole 24 Ore
Da oggi vietato mettere sul mercato prodotti monouso in plastica non bio
Le percentuali di materia prima rinnovabile devono uguali o superiori al 40%
La violazione è colpita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25mila euro
Paola Ficco
Scatta da oggi il divieto di immettere al consumo i prodotti in plastica monouso se non realizzati in materiale
biodegradabile e compostabile conforme alle norme Uni En 13432 o Uni En 14995 con percentuali di
materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% (dal 2024 diventerà 60%).
Il divieto è contenuto nell’articolo 5 del Dlgs 196/2021 ed entra in vigore oggi (Gazzetta ufficiale 285/2021) e
riguarda i prodotti indicati nella parte B dell’allegato. Si tratta del cosiddetto “Sup-single use plastics” di cui
alla direttiva (Ue) 2019/904, ora attuata dal decreto; uno dei pilastri della strategia europea per la plastica
nell’economia circolare approvata il 16 gennaio 2018 da Bruxelles. Il divieto riguarda anche tutti i prodotti in
plastica oxodegradabili (cioè contenenti additivi chimici per la frammentazione).

Il Dlgs 196/2021 prevede la riduzione, entro il 2026 (rispetto al 2022), del consumo di molte tipologie di Sup
(articolo 4, parte A dell’allegato, si veda scheda) mediante accordo di programma stipulati tra ministeri
Transizione ecologica, Sviluppo economico, regioni, imprese e associazioni di categoria. Per la modifica dei
cicli produttivi sono previsti dieci milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Per
promuovere l’acquisto e l’uso di materiali e prodotti alternativi, è riconosciuto, un credito d’imposta per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (massimo tre milioni in tutto). In entrambi i casi sono attesi i decreti
del ministero Transizione ecologica. Inoltre, l’articolo 6 prevede nuove caratteristiche costruttive di
contenitori per bevande fino a tre litri e imballaggi compositi di bevande per i quali i tappi e i coperchi devono
rimanere attaccati al contenitore (no per contenitori in vetro e quelli per fini medici speciali). Si aggiunge
l’obbligo di marcatura (disciplinato dal regolamento 2020/2151/Ue) previsto per i Sup indicati nello schema
(articolo 7) per informare i consumatori sulla gestione del rifiuto e la presenza di plastica nel prodotto.
La violazione degli obblighi relativi a divieto, requisiti dei prodotti e marcatura è colpita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25mila euro (aumenta fino al doppio del massimo per
l’immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore). È
consentito l’esaurimento delle scorte per le quali possa dimostrarsi la messa a disposizione sul mercato
prima del 14 gennaio 2022.
L’immissione sul mercato di imballaggi privi di “eco etichetta” (articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006) è
colpita con la sanzione da 5mila euro a 25mila euro; tuttavia il decorso di tale obbligo è stato prorogato al 1°
luglio 2022 dal Dl 228/2021 (“milleproroghe” articolo 11, comma 1).?

L’ELENCO
Riduzione del consumo

1) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che
soddisfano insieme i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, es. cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i
contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
Immissione vietata sul mercato
1) Bastoncini cotonati (no se “dispositivi medici”)
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
3) piatti
4) cannucce (no se “dispositivi medici”)
5) agitatori per bevande
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, cioè recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati
per alimenti che soddisfano insieme i seguenti criteri:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, es. cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i
contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di
contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi
Obbligo di marcatura
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, cioè pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (restano
fermi gli obblighi di etichettatura di cui al Dlgs 6/2016);
4) tazze o bicchieri per bevande

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