Italia Oggi
ENTRA IN VIGORE IL DLGS 196/2021. SALVI I PRODOTTI BIODEGRADABILI. NUOVI OBBLIGHI PER I
RIFIUTI
Da oggi basta posate in plastica
di Giorgio Ambrosoli
La transizione ecologica inizia dai divieti per la plastica monouso. Da oggi, è vietato immettere nel mercato
dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso, come i bastoncini cotonati, posate
(forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, agitatori per bevande; aste da attaccare a sostegno
dei palloncini distribuiti ai consumatori, contenitori per alimenti in polistirene espanso (destinati al consumo
immediato), contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi e tazze o bicchieri per
bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Le sanzioni per chi non rispetta il divieto possono
arrivare fino a 25mila euro, ma salgono fino a 50mila euro se il valore dei prodotti illegalmente immessi sul
mercato è superiore al 10% dei del fatturato dell’azienda.
Oggi 14 gennaio entra in vigore il dlgs n. 196/2021, recante l’«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di
plastica sull’ambiente» (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021, supplemento ordinario n. 41). In termini più
chiari si tratta del recepimento della direttiva europea sulla plastica monouso.
È fatta salva la messa a disposizione sul mercato di detti prodotti fino all’esaurimento scorte, a condizione
che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del
divieto.
Si tratta di una «rivoluzione» in parte già «scontata» dal mercato, perchè gli operatori si sono in gran parte
adeguati alle nuove disposizioni.
Non rientrano nel divieto di immissione nel mercato i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e
compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con
percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 % e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno
al 60%, a determinate condizioni. Si tratta di una norma prevista dal recepimento italiano, ma non coerente
con il dettato comunitario che non distingue le plastiche biodegradabili da quelle fossili.
Il cronoprogramma non riguarda solo i prodotti sopra individuati. Infatti, a partire dal 3 luglio 2024, i
contenitori per bevande con capacità fino a tre litri e imballaggi compositi di bevande i cui tappi e coperchi
sono di plastica potranno essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai
contenitori per la durata dell’uso.
Le bottiglie per bevande a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale
(«bottiglie in PET»), dovranno contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media
per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale, mentre a partire dal 2030, devono contenere
almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse
sul mercato nazionale.
Scattano anche nuovi obblighi in materia di raccolta differenziata.Infatti, i sistemi di responsabilità estesa del
produttore garantiranno la la raccolta differenziata delle bottiglie di plastica:
a) entro il 2025, di una quantità
di rifiuti pari al 77 per cento, in peso;
b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso
apri al 90%.
Per determinati prodotti di plastica la direttiva europea sottolinea la necessità di disporre per tali prodotti
appositi requisiti di marcatura per informare i consumatori in merito alle corrette opzioni di gestione dei rifiuti.
Pertanto dal 14 gennaio 2021, assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi, salviette umidificate,
prodotti del tabacco con filtri, tazze o bicchieri per bevande dovranno avere una marcatura in caratteri
grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE)
2020/2151 del 17 dicembre 2020.
La marcatura informa i consumatori su:
a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di
smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o
di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.
Nell’ambito dell’obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti in plastica monouso e
attrezzi da pesca dovrà, altresì, coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.
Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente altri metodi di smaltimento improprio sarà necessario
garantire che i consumatori e utenti di attrezzi in pesca siano correttamente informati della disponibilità di
alternative riutilizzabili e di sistemi di riutilizzo, delle migliori modalità di gestione dei rifiuti e dell’impatto
ambientale delle cattive prassi, nonché della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati
prodotti.