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Bonus a chi usa beni da riciclo

Italia Oggi

IN GAZZETTA IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE SBLOCCA L’AGEVOLAZIONE

Bonus a chi usa beni da riciclo

di Giorgio Ambrosoli

Arriva un credito d’imposta, pari al 25% dei costi d’acquisto di beni e semilavorati derivanti dal riciclo in favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Il bonus – fino ad un massimo annuale di diecimila euro per beneficiario e nel limite complessivo di dieci milioni di euro per il 2020 – spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. E riguarda:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il tutto è previsto dal decreto 6 ottobre 2021, recante «Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 in attuazione della legge 28 giugno 2019 n. 58. Il ministero della Transizione ecologica, guidato da Roberto Cingolani, ha poi diffuso: lo schema di attestazione di effettività e attinenza delle spese effettuate in prodotti riciclati e del loro conseguente utilizzo; il modulo di domanda da utilizzare per richiedere l’agevolazione e un’informativa sul trattamento dei dati personali dei beneficiari. Quindi, ha diramato risposte a quesito circa la fruizione del bonus.

Il bonus non sarà cumulabile con quello (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) previsto nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Quest’ultima agevolazione, però, non è attualmente operativa.

L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni nell’esercizio dell’attività economica e professionale risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Il possesso dei requisiti tecnici per la fruizione del bonus dev’essere dimostrato mediante:

a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 (sistema Accredia) nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;

b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita’, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato auto-dichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

In materia di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti il possesso dei requisiti tecnici e’ dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Come ottenere il credito di imposta? Tramite accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile sul sito www.minambiente.it, con la presentazione di un’apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni da ieri, data di attivazione della piattaforma per le istanze, sita nella sezione news del sito istituzionale del MiTe. Entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, il MiTe comunicherà agli interessati il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

Come utilizzarlo? Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Decreto, moduli e faq su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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