Italia Oggi
Biometano, materie prime in chiaro per fare impianti
di Giorgio Ambrosoli
L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano dovrà contenere esplicita indicazione delle quantità annuali (o percentuali in peso) di tutte le materie prime autorizzate a essere utilizzate in ingresso alla digestione anaerobica dell’impianto.
Lo prevedono le regole applicative al decreto «biometano» n. 23 del 13 gennaio 2023 (si veda ItaliaOggi del 18/01/2023), che dettano le norme per l’incentivazione del biometano prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Più specificamente, secondo queste regole, nel caso di autorizzazione unica o altro titolo autorizzativo che prevede l’emanazione di specifico provvedimento o atto d’assenso comunque denominato da parte dell’amministrazione competente, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo del titolo autorizzativo stesso o nei relativi allegati.
Invece, nel caso di Pas (Procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del dlgs n. 28/2011 e s.m.i.) o altro iter autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto che non prevede l’emanazione di specifico provvedimento o atto d’assenso comunque denominato da parte dell’amministrazione competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa autorità. In tali casi sarà necessario fornire evidenza che l’elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all’ente per il rilascio.
In ogni caso, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra devono essere rispettati con riferimento all’intero mix di materie prime utilizzate dall’impianto in ingresso alla digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla eventuale produzione di energia elettrica sia destinata alla produzione di biometano. In particolare, in fase di partecipazione alle procedure competitive, oltre a determinare la tipologia di impianto (impianto agricolo o impianto a rifiuti organici), le materie prime autorizzate devono consentire di verificare il rispetto dei requisiti di accesso. Ciò significa che per il biometano destinato agli usi nel settore dei trasporti vanno utilizzate esclusivamente materie prime «avanzate» e cioè solo le materie prime elencate nella parte A dell’allegato VIII al dlgs n. 199/2021. Inoltre la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrà esser pari ad almeno il 65%.
Occorre però fare attenzione. Infatti, le regole in oggetto elencano le materie prime di cui all’allegato VIII, parte A, del dlgs n. 199/2021 con alcune precisazioni, riportate al solo scopo di fornire esempi e dettagliare il contenuto delle diverse voci dell’allegato. Tali precisazioni costituiscono, secondo le stesse regole, un elenco meramente indicativo e non esaustivo.
Con riferimento alle voci dell’elenco per le quali sono forniti codici CER esemplificativi, si precisa che sarà comunque necessaria la rispondenza della materia prima (identificata nel titolo autorizzativo dal codice CER) la voce originaria dell’allegato. Invece, per il biometano per altri usi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrà essere pari ad almeno l’80%.