Autorizzazione unica per passare al biometano

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Autorizzazione unica per passare al biometano

Il Sole 24 Ore

Autorizzazione unica per passare al biometano

G.C.

Con il dichiarato fine di semplificare i processi dell’economia, gli articoli 31-bis e 31-ter della legge di conversione del Dl 77/2021 introducono misure per facilitare l’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per il riconoscimento della qualifica di “biocarburante avanzato” e per promuovere l’economia circolare nella filiera del biogas.

Per effetto di tali misure i nuovi impianti e quelli che intendono convertirsi in biometano possono ottenere l’autorizzazione unica anche per realizzare tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente del gas naturale con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esso compresi, nonché variazione agli strumenti urbanistici.

Si tratta di una semplificazione rilevante dal momento che la realizzazione di tali opere infrastrutturali per il trasporto del biometano e l’accesso alla rete del gas naturale rappresenta uno dei motivi principali che hanno bloccato molte iniziative in questo settore, essendo una delle condizioni essenziali per l’accesso all’attuale sistema di incentivazione dei Certificati di immissione in consumo (Cic) di cui al Dm 2 marzo 2018.

Con la stessa finalità è stata ampliata la classificazione dei sottoprodotti utilizzabili come materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di “biometano avanzato”. Si tratta di un importante indirizzo di semplificazione per lo sviluppo dell’economia circolare nelle attività agricole e di allevamento, nonché nelle filiere agroindustriali, dal momento che, per effetto della legge di conversione, le categorie di sottoprodotti utilizzati che concorrono alla qualifica di “biometano avanzato” sono indistintamente tutte le materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del Dm 23 giugno 2016, ovvero quelle provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, nonché da attività alimentari e agroindustriali.

La norma si riferisce a “utilizzati” dando per scontato che tali sottoprodotti siano già stati autorizzati nella ricetta di alimentazione dell’impianto. Ove così non fosse, è necessario presentare una specifica richiesta di variante per l’approvazione del cambio di ricetta.

Per i nuovi impianti a biogas sino a 300 kW, che accederanno agli incentivi per la produzione di energia elettrica ai sensi della legge 145/2018, le biomasse utilizzabili per la loro alimentazione possono essere anche materie e reflui derivanti da altre aziende agricole limitrofe nel rispetto del criterio della “prevalenza”. L’obiettivo è sfruttare al meglio le potenzialità e le risorse del territorio e incrementare le imprese agricole e zootecniche che concorrono a un’economia circolare e sostenibile.

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