FISE Assoambiente
Allarme Discariche: nel nuovo Decreto errori e refusi rischiano di creare disservizi nella gestione dei rifiuti urbani e di quelli non pericolosi
Appello dell’Associazione al Ministero dell’Ambiente: “Correggere immediatamente refusi ed errori nel testo del Decreto Legislativo sulle discariche, in vigore dal 29 settembre, per evitare soprattutto problemi nel conferimento dei rifiuti non pericolosi e di quelli urbani.
“Al fine di evitare importanti criticità nello smaltimento in discarica dei rifiuti che attualmente non trovano altri sbocchi, chiediamo un urgente intervento da parte del Ministero dell’Ambiente sul nuovo Decreto, sia a livello normativo (con la correzione di alcuni refusi e di disposizioni non coordinate tra loro), sia a livello di indirizzo verso le Regioni al fine di definire eventuali ordinanze volte a superare le criticità evidenziate”.
E’ questo l’appello di FISE Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) al Ministero dell’Ambiente a seguito dell’entrata in vigore dal 29 settembre scorso del Decreto Legislativo 121 del 2020 che, recependo la direttiva UE 850/2018, ha assemblato in un’unica norma le disposizioni in materia di discariche contenute precedentemente in due decreti (D.lgs. 36/2003 e DM 27 settembre 2010). Nella riscrittura del testo nuove disposizioni, non coordinate tra loro, e diversi refusi (tra cui il riferimento errato alla tabella 5a) mettono ora a serio rischio il proseguimento del conferimento dei rifiuti in discarica soprattutto per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi.
In particolare, nelle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per non pericolosi si rimanda a valori limite per l’accesso all’impianto che si riferiscono ad altra tipologia di rifiuti: invece di richiamare la tabella 5 si fa riferimento alla tabella 5a che interessa invece i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
L’errato richiamo alla tabella 5a non prevede peraltro le deroghe (contenute nella tabella 5) per il parametro DOC (carbonio organico disciolto), già previsto nel DM 27 settembre 2010.